La Legge di Bilancio 2018 (L. 27 Dicembre 2017 n. 2015, art. 1, commi 909 ss.) ha previsto dal primo gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, soggetti stabiliti e soggetti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, sia nei rapporti tra privati (B2B), sia nei confronti dei consumatori finali (B2C).
Dall’obbligo rimangono escluse le operazioni transfrontaliere, ovverosia tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia.
Per queste sarà necessario l’invio entro l’ultimo giorno del mese successivo all’operazione delle relative informazioni, tranne quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica, pena l’applicazione di specifiche sanzioni.
L’obbligo di fatturazione elettronica inerente la certificazione delle operazioni relative a cessioni di benzina e gasolio e delle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici è invece anticipato al 1° luglio 2018.
Sempre da tale data la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per le cessioni di carburante effettuate nei confronti di soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, con esclusione degli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa o professione.
Dal 1° luglio 2018 avverrà inoltre l’abolizione della scheda carburante, poiché la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante sono state subordinate all’utilizzo dei seguenti mezzi di pagamento: carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Come avviene già per le fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione, la fattura elettronica sarà emessa utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi), direttamente da parte del fornitore o da parte di un intermediario, fermo restando la responsabilità sull’operazione effettuata che resta in capo al fornitore.