Quando interviene il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA)?
Il FSBA interviene a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a EBNA/FSBA, con prestazioni integrative del reddito, nei casi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.
E’ obbligatorio iscriversi a FSBA e chi deve farlo?
L’ISCRIZIONE AL FONDO E’ OBBLIGATARIA PER LEGGE.
Le aziende che devono aderire a FSBA sono, senza limiti dimensionali, tutte le imprese artigiane di cui al codice contributivo INPS CSC 4, e tutte le imprese che adottano un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati confederali.
Il versamento dell’unico contributo ad EBNA/FSBA esonera le imprese con oltre 5 dipendenti dall’obbligo dell’ulteriore versamento al Fondo di Integrazione Salariale costituito presso l’INPS.
Il contributo è relativo a tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per frazione di mese, sia che pratichino lavoro a tempo pieno che parziale.
- Sono esclusii dirigenti ed i lavoratori a domicilio e le imprese che adottano i CCNL dell’edilizia.
- Sono tenute al versamento, quindi, le imprese che applicano i seguenti CCNL:
- Area Acconciatura – Estetica
- Area Alimentari e Panificazione
- Area Comunicazione
- Area Chimica e Ceramica
- Area Legno e Lapidi
- Area Meccanica
- Area Tessile – Moda
- Area Pulizia
- Area Autotrasporto
Quali sono le prestazioni integrative al reddito dei lavoratori?
Il Fondo può erogare nel biennio mobile, due prestazioni, alternative tra loro, l’assegno di solidarietà o l’assegno ordinario nel limite mensile unico di euro 971,71 e successivi adeguamenti.
- Assegno ordinario: previsto per le causali di sospensione dell’attività a seguito di situazioni di crisi aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche e/o situazioni temporanee di mercato. Ha una durata massima di 13 settimane, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.
- Assegno di solidarietà: è previsto per le causali di riduzione dell’orario di lavoro per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Ha una durata massima di 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per un orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.
Quali sono i requisiti per accedere alle prestazioni del fondo?
- Anzianità: Il requisito soggettivo è pari ad almeno 90 giorni di anzianità aziendale dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario;
- Verbale di accordo sindacale;
- Regolare contribuzione a Fsba da parte dell’azienda dal 1° gennaio 2016.
In assenza delle condizioni previste nei punti 1 e 2 la domanda di prestazioni sarà rigettata dal fondo, per quanto attiene al punto 3 l’azienda può procedere a eventuali regolarizzazioni della contribuzione.
Qual è la quota da versare?
Il contributo ad Ebna comprende anche quello FSBA, quindi per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015, i versamenti per ogni lavoratore in forza nel mese saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata ad EBNA pari a 7,65 euro al mese per 12 mensilità (dovuta per intero anche per tutti i lavoratori con contratto part-time), e di una percentuale destinata ad FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dal 1° luglio 2016, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale, a carico dei lavoratori (somma trattenuta dalla busta paga degli stessi).
Per le sole imprese per le quali trovano invece applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015 proseguiranno a versare 125 euro annui, in ragione dell’applicazione dei Contratti nazionali di lavoro, e delle prestazioni loro erogate. La relativa quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 10,42 euro è dovuta per intero anche per tutti i lavoratori con contratto part-time, in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura delle prestazioni coperte dal contributo.
Quali sono le imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015?
Si tratta di quelle imprese, sia artigiane che non artigiane che applicano CCNL dell’artigianato, le quali siano contemporaneamente beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015 (es. imprese industriali soggette a Cigo e/o Cigs; imprese artigiane con più di 15 dipendenti soggetti a Cigs; ecc.).
Come si richiede la prestazione?
La domanda di prestazione viene presentata dall’impresa a EBNA/FSBA entro 30 giorni dall’inizio effettivo della sospensione o riduzione.
Alla domanda dovrà essere allegato:
• l’Accordo sindacale o la dichiarazione dell’Autorità competente attestante l’evento per situazioni climatiche
• il LUL (Libro Unico del Lavoro) relativo al mese antecedente la richiesta di intervento
N.B. Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato – Fsba – è stato istituito da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl, Uil1 e sancito nell’accordo interconfederale del 10 dicembre 2015. Il fondo è operativo dal 18 luglio 2016 .