Cambia la normativa regionale sui tirocini extracurriculari. La Giunta regionale ha approvato le nuove Linee guida che entreranno in vigore il prossimo 29 marzo. Si tratta di una piccola rivoluzione destinata ad incidere non poco sul futuro dei tirocini in regione. Di fatto le nuove Linee guida aggiornano e integrano la precedente disciplina in vigore dal 2013, superando le criticità emerse in questi anni e adeguandosi ai decreti attuativi del Job Act.
Il tirocinio, è bene ricordare, non è un rapporto di lavoro; esso si configura come la possibilità per il tirocinante di favorire l’arricchimento di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali o il reinserimento lavorativo. Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale è frutto di un lungo lavoro concordato in sede di Conferenza delle Regioni in modo da non generare profonde differenze di trattamento da regione a regione. In Abruzzo l’istituto del tirocinio ha avuto una diffusione molto ampia: solo nel 2017 sono stati avviati 7.200 tirocini. La nuova disciplina vuole anche semplificare il percorso di attuazione e ribadisce che l’istituto di tirocinio è l’incontro di tre soggetti: il tirocinante, l’azienda ospitante e il soggetto promotore. Proprio il soggetto promotore dovrà garantire regolarità e qualità del tirocinio stesso con un incremento delle responsabilità in capo ad esso.
Numerose, come detto, le novità contenute nelle Linee guida, tra cui il superamento della suddivisione dei tirocini in tre tipologie. Ora i tirocini sono individuati in base ai soggetti destinatari: disoccupati, Neet, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, lavoratori a rischio disoccupazione e soggetti disabili o svantaggiati e con la durata massima fissata a 12 mesi. Fanno eccezione alla durata dei 12 mesi i tirocini di istruzione e formazione professionale, di istruzione secondaria di secondo grado, master e dottorato che hanno una durata massima in 6 mesi. Confermata a 24 mesi la durata massima per i tirocini a persone con disabilità. Una novità molto importante è l’allargamento della platea dei possibili tirocinanti, nel senso che possono fare un tirocinio non solo i disoccupati ma anche i lavoratori che siano in cerca di altra occupazione o quelli a rischio di disoccupazione. Una misura che si armonizza con i nuovi orientamenti a livello nazionale.
Sul fronte dell’indennità viene confermato l’importo di 600 euro mensili. Rivisti anche i limiti numerici dei tirocini attivabili per le aziende: il quoziente del numero massimo di tirocinanti per ogni azienda verrà calcolato tenendo conto dei contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato attivi al momento della richiesta.