Sciolti i dubbi interpretativi sorti a seguito dell’aumento da uno a due milioni della soglia per l’applicazione del massimo ribasso. L’ANAC, rispondendo alla richiesta di parere del Ministero delle Infrastrutture sull’argomento, ha chiarito che è possibile l’utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150.000 euro fino ad 1 milione di euro.
Come è noto, la norma che ha raddoppiato la soglia del massimo ribasso e contenuta nel decreto correttivo al codice appalti (Dlgs 56/2017), pone come condizione che l’affidamento dei lavori avvenga “con procedura ordinaria” e sulla base del progetto esecutivo. Tale formulazione della misura ha generato dubbi tra le stazioni appaltanti e gli operatori sul ricorso del minor prezzo per aggiudicare le procedure negoziate di importo fino a un milione di euro paventando che tale facoltà possa essere subordinata all’utilizzo delle procedure ordinarie. Come conseguenza, molte stazioni appaltanti nell’incertezza hanno sospeso i piccoli appalti che invece il correttivo intendeva incentivare e velocizzare.
Di qui la richiesta di parere formulata all’ANAC dal MIT, che aveva in precedenza già fornito la propria interpretazione della norma facendo salva la possibilità di aggiudicare al massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale anche le procedure negoziate fino a un milione, «fermo restando l’obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo». E il parere dell’Autorità Anticorruzione non si è fatto attendere, ritenendo l’opzione proposta dal Ministero “l’unica rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile”.